giovedì 29 maggio 2014

Elezioni comunali ad Ostuni: un po' di chiarezza sull'assegnazione del premio di maggioranza.

Da qualche giorno i rappresentanti del centrodestra stanno facendo circolare interpretazioni a dir poco assurde circa l’attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni comunali.
A dire il vero il comunicato del generale Coppola è talmente vago che non si riesce a comprendere appieno se egli contesta il raggiungimento della maggioranza in seno al Consiglio da parte del centrosinistra ovvero se ritiene che il premio di maggioranza vada attribuito comunque al sindaco eletto al secondo turno.
In entrambi i casi, quanto sostenuto dal generale è sbagliato ed infondato. Qualcuno si chiede se Coppola menta sapendo di mentire o se, così come per il bilancio comunale, colui che si candida ad amministrare la città, in realtà non conosca del tutto (o non conosca proprio) l’argomento in questione. Non so voi, ma io propendo per la seconda soluzione.
Forse è necessario fare un po’ di chiarezza, avvertendo i nostri avversari che citare a sproposito sentenze del Consiglio di Stato o del TAR non riuscirà ad ingannare i cittadini, molto più intelligenti di quanto credano gli esponenti del centrodestra.
L’art. 73 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante la disciplina per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti, al comma 10, dispone testualmente: “Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”.
Su tale disposizione sono intervenute una serie di sentenze del Consiglio di Stato che, tuttavia, nulla hanno a che fare con quanto sostenuto da Coppola.
 Il Consiglio di Stato, nel dirimere la questione vertente sulla corretta interpretazione dell'art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, ha dapprima chiarito che la percentuale prevista dalla citata disposizione per l'attribuzione del premio di maggioranza, in favore della lista o gruppo di liste collegate al sindaco eletto al secondo turno (rappresentata dal mancato superamento del 50% dei voti validi da parte della lista o gruppo di liste collegate ad altri candidati sindaci), deve essere riferita a tutti i voti validi espressi nel primo turno in favore dei candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.
Successivamente, ha statuito che anche nei casi di sindaco eletto al primo turno, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, le percentuali previste dalla richiamata disposizione (40% dei voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco vincente, purché nessuna altra lista o gruppo di liste collegate ai restanti sindaci abbia superato il 50% dei voti validi) devono essere rapportate ai voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.
Infine, sempre il Consiglio di Stato ha deliberato che la percentuale del 60%, da assegnare in virtù del premio di maggioranza, deve essere determinata sempre attraverso l'arrotondamento per eccesso, anche nei casi in cui il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi.
Tirando le somme, alla luce di quanto disposto dalla normativa e tenuto conto dell’interpretazione data dalla giustizia amministrativa, il premio di maggioranza non scatta nei seguenti casi:
  1. se le liste collegate al candidato sindaco eletto hanno già ottenuto più del 60% dei seggi dalla ripartizione proporzionale;
  2. se le liste collegate al candidato sindaco eletto nel 1 turno non hanno raggiunto il 40% dei voti validi;
  3. se una coalizione di liste diversa da quella del candidato eletto al 2 turno ha ottenuto la maggioranza dei voti validi;
  4. se una coalizione di liste diversa da quella del candidato eletto al 1 turno ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
Tornado alle elezioni comunali ostunesi, va anzitutto chiarito che le liste della coalizione del centrosinistra hanno già ottenuto più del 50% dei voti validamente espressi, intendendo per voti validi la somma dei voti ottenuti dai cinque candidati alla carica sindaco.
Infatti:
Colizzi           934 voti;
Santoro      8.998 voti;
Mariani         464 voti;
Coppola    9.954 voti;
Semeraro      238 voti;
TOTALE   20.588 VOTI.
Se consideriamo che il 50% di 20.588 è pari a 10.294 e che le liste che formano la coalizione di centrosinistra hanno ottenuto 10.519 voti, credo non ci siano dubbi sul fatto che queste ultime abbiano superato la soglia del 50% (precisamente il 51,028%).
Da ciò ne deriva automaticamente che l’eventuale vittoria di Coppola (sic!) non farebbe scattare in nessun caso il premio di maggioranza (caso sub 3), né si comprende perché dovrebbe scattare, così come sostenuto dal generale, visto che le liste del centrosinistra hanno abbondantemente superato la soglia del 50%.
Il premio scatterebbe invece in caso di vittoria dell’Avv. Nicola Santoro. La norma sul punto è chiara: qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.
Poiché le liste del centrosinistra hanno ottenuto meno del 60% e poiché nessuna di quelle collegate agli altri candidati ha superato il 50% dei voti validi, la coalizione che sostiene l’Avv. Nicola Santoro beneficerebbe del premio di maggioranza, garantendo così all’amministrazione comunale quella stabilità che è elemento imprescindibile (anche se non l’unico) per poter governare una città importante e complessa come Ostuni.
#iostosantoro

Antonio Zurlo

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