Da qualche giorno i
rappresentanti del centrodestra stanno facendo circolare interpretazioni a dir
poco assurde circa l’attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni
comunali.
A dire il vero il comunicato del
generale Coppola è talmente vago che non si riesce a comprendere appieno se egli
contesta il raggiungimento della maggioranza in seno al Consiglio da parte del
centrosinistra ovvero se ritiene che il premio di maggioranza vada attribuito
comunque al sindaco eletto al secondo turno.
In entrambi i casi, quanto
sostenuto dal generale è sbagliato ed infondato. Qualcuno si chiede se Coppola
menta sapendo di mentire o se, così come per il bilancio comunale, colui che si
candida ad amministrare la città, in realtà non conosca del tutto (o non
conosca proprio) l’argomento in questione. Non so voi, ma io propendo per la
seconda soluzione.
Forse è necessario fare un po’ di
chiarezza, avvertendo i nostri avversari che citare a sproposito sentenze del
Consiglio di Stato o del TAR non riuscirà ad ingannare i cittadini, molto più
intelligenti di quanto credano gli esponenti del centrodestra.
L’art. 73 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante la
disciplina per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione del sindaco
nei comuni con più di 15.000 abitanti, al comma 10, dispone testualmente: “Qualora un candidato alla carica di sindaco
sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui
collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per
cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei
voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra
lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti
validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al
secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia
già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al
primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti
validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di
liste collegate ai sensi del comma 8” .
Su tale disposizione sono intervenute una serie di sentenze
del Consiglio di Stato che, tuttavia, nulla hanno a che fare con quanto
sostenuto da Coppola.
Il Consiglio di Stato, nel dirimere la questione
vertente sulla corretta interpretazione dell'art. 73, comma 10, del d.lgs. n.
267/2000, ha dapprima chiarito che la percentuale prevista dalla citata
disposizione per l'attribuzione del premio di maggioranza, in favore della
lista o gruppo di liste collegate al sindaco eletto al secondo turno (rappresentata
dal mancato superamento del 50% dei voti validi da parte della lista o gruppo
di liste collegate ad altri candidati sindaci), deve essere riferita a
tutti i voti validi espressi nel primo turno in favore dei candidati sindaci e
non già ai soli voti di lista.
Successivamente,
ha statuito che anche nei casi di sindaco eletto al primo turno, ai fini
dell'attribuzione del premio di maggioranza, le percentuali previste dalla
richiamata disposizione (40% dei voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di
liste collegate al candidato sindaco vincente, purché nessuna altra lista o
gruppo di liste collegate ai restanti sindaci abbia superato il 50% dei voti
validi) devono essere rapportate ai voti complessivamente espressi con
riguardo ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.
Infine,
sempre il Consiglio di Stato ha deliberato che la percentuale del 60%, da
assegnare in virtù del premio di maggioranza, deve essere determinata sempre
attraverso l'arrotondamento per eccesso, anche nei casi in cui il numero dei
consiglieri da attribuire alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco
vincente contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi.
Tirando
le somme, alla luce di quanto disposto dalla normativa e tenuto conto dell’interpretazione
data dalla giustizia amministrativa, il premio di maggioranza non scatta nei
seguenti casi:
- se le liste
collegate al candidato sindaco eletto hanno già ottenuto più del 60% dei
seggi dalla ripartizione proporzionale;
- se le liste collegate al candidato sindaco eletto nel 1 turno non hanno raggiunto il 40% dei voti validi;
- se una coalizione di liste diversa da quella del candidato eletto al 2 turno ha ottenuto la maggioranza dei voti validi;
- se una coalizione di liste diversa da quella del candidato eletto al 1 turno ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
Tornado alle
elezioni comunali ostunesi, va anzitutto chiarito che le liste della coalizione
del centrosinistra hanno già ottenuto più del 50% dei voti validamente
espressi, intendendo per voti validi la somma dei voti ottenuti dai cinque
candidati alla carica sindaco.
Infatti:
Colizzi
934 voti;
Santoro 8.998 voti;
Mariani
464 voti;
Coppola 9.954 voti;
Semeraro 238
voti;
TOTALE 20.588 VOTI.
Se
consideriamo che il 50% di 20.588 è pari a 10.294 e che le liste che formano la
coalizione di centrosinistra hanno ottenuto 10.519 voti, credo non ci siano
dubbi sul fatto che queste ultime abbiano superato la soglia del 50%
(precisamente il 51,028%).
Da ciò ne
deriva automaticamente che l’eventuale vittoria di Coppola (sic!) non farebbe
scattare in nessun caso il premio di maggioranza (caso sub 3), né si comprende
perché dovrebbe scattare, così come sostenuto dal generale, visto che le liste
del centrosinistra hanno abbondantemente superato la soglia del 50%.
Il premio
scatterebbe invece in caso di vittoria dell’Avv. Nicola Santoro. La norma sul
punto è chiara: “qualora un
candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla
lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai
sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene
assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro
gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo
il 50 per cento dei voti validi”.
Poiché le liste del centrosinistra hanno
ottenuto meno del 60% e poiché nessuna di quelle collegate agli altri candidati
ha superato il 50% dei voti validi, la coalizione che sostiene l’Avv. Nicola
Santoro beneficerebbe del premio di maggioranza, garantendo così
all’amministrazione comunale quella stabilità che è elemento imprescindibile (anche
se non l’unico) per poter governare una città importante e complessa come
Ostuni.
#iostosantoro
Antonio Zurlo
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