In questi giorni, moltissimi correntisti brindisini, clienti di uno dei
principali Istituti di credito italiani, si stanno rivolgendo al coordinamento
istituito tra la
Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi e
l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” per chiedere delucidazioni in merito ad una
nota, ricevuta dalla propria Banca, alla quale è allegato il dispositivo di una ordinanza emessa dal Tribunale di Milano.
Al riguardo, il Coordinamento tranquillizza i correntisti che si tratta di
un adempimento da parte della Banca ad un preciso ordine del Giudice Milanese
con il quale è stata inibita ogni e qualsivoglia forma di capitalizzazione
anatocistica degli interessi passivi a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Più in particolare, il Tribunale di Milano ha inibito alla banca “Qualsiasi
ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai
contratti di conto corrente già in essere o che verranno in futuro stipulati
con consumatori, nonché di predisporre, utilizzare e applicare clausole
anatocistiche nei predetti contratti”.
“Tutti i correntisti, pertanto, che
hanno un conto corrente al quale dal 1° gennaio 2014 sono stati applicati
interessi anatocistici, in quanto scoperto, o hanno un fido in corso – afferma l’avv.
Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento - possono chiedere all’Istituto di credito la
restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi passivi oppure il ricalcolo ai fini
di una corretta determinazione del rapporto dare – avere. Gli Istituti di
credito che non abbiano correttamente applicato la nuova versione dell’art. 120
del Testo Unico Bancario, infatti, alla luce delle pronunzie giurisprudenziali
registratesi in materia in questi ultimi mesi, non possono giustificarsi, come
hanno fatto sino ad oggi, eccependo la semplice mancata adozione della delibera
CICR”.
La Confconsumatori in prima linea, ormai da anni,
nella battaglia contro l’anatocismo bancario auspica un intervento concreto
dell’Autorità di vigilanza nel settore bancario che imponga a tutte le banche
che non abbiano applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’art. 120 del Testo
Unico Bancario la restituzione di tutte le somme percepite a titolo di
interessi passivi anatocistici o la rideterminazione dell’esatto dare – avere
tra le parti, senza costringere i correntisti a promuovere una specifica azione
giudiziale.
Per maggiori informazioni 347 – 0628721 o www.confconsumatoribrindisi.it.
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